IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo,  a
norma dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  ed  in
particolare l'articolo 27 che  prevede  l'istituzione  del  Ministero
delle attivita' produttive; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno
2000,  che  istituisce  un  regime  comunitario  di  controllo  delle
esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso; 
  Vista l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22  giugno
2000 relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni
fini militari; 
  Vista la decisione del Consiglio n.  2000/402/PESC  del  22  giugno
2000  relativa  all'azione  comune  riguardante  il  controllo  delle
esportazioni di beni a duplice uso; 
  Visto l'articolo 4 della legge 29  dicembre  2000,  n.  422,  legge
comunitaria  2000,  recante  delega  al  Governo  per  la  disciplina
sanzionatoria di  violazioni  di  disposizioni  comunitarie  e  norme
penali  concernenti  operazioni  di  esportazione   di   prodotti   e
tecnologie a duplice uso; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,  n.
175, recante il regolamento di  organizzazione  del  Ministero  delle
attivita' produttive,  ed  in  particolare  l'articolo  8,  comma  2,
lettera g), relativo alle competenze della Direzione generale per  la
politica commerciale; 
    Visto l'articolo 4-bis del decreto-legge 28  settembre  2001,  n.
353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001,  n.
415; 
  Visto l'articolo 50  della  legge  1°  marzo  2002,  n.  39,  legge
comunitaria 2001, recante delega al Governo per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle  disposizioni  comunitarie  e  agli  accordi
internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso; 
  Considerato  che  il  Regolamento  (CE)  n.  1334/2000  abroga   il
Regolamento (CE) n.  3381/1994  e  che  la  decisione  del  Consiglio
dell'Unione  europea  n.  2000/402/PESC  abroga   la   decisione   n.
94/942/PESC; 
  Considerato  che  il  Regolamento   (CE)   n.   1334/2000   risulta
direttamente applicabile,  ancorche'  non  integralmente,  in  quanto
necessita di specifiche norme nazionali di attuazione; 
  Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni intese a  consentire
la completa attuazione del Regolamento (CE) 1334/2000  e  dell'azione
comune del Consiglio del 22 giugno 2000; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 aprile 2003; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari  esteri,  della   giustizia,   della   difesa,   dell'interno,
dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni,  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e della salute; 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente decreto legislativo: 
    a) per «regolamento» si intende il regolamento (CE) n.  1334/2000
del Consiglio, del 22 giugno 2000, e  successive  modificazioni,  che
istituisce un regime comunitario di controllo delle  esportazioni  di
prodotti e tecnologie a duplice uso; 
    b) per «azione comune» si intende l'azione comune  del  Consiglio
n.  2000/401/PESC  del  22  giugno  2000,   relativa   al   controllo
dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari; 
    c) per «beni a duplice uso» si intendono i prodotti,  inclusi  il
software, le tecnologie ed i servizi, elencati negli Allegati I, II e
IV del regolamento, e successive modificazioni, che possono avere  un
utilizzo sia civile che militare. Le modifiche degli Allegati I, II e
IV operate in sede comunitaria e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale
delle Comunita' europee sono direttamente ed immediatamente applicate
in ambito nazionale; 
    d) per «esportazione» si intende: 
      1)  qualsiasi  esportazione  di  merce  effettuata   ai   sensi
dell'articolo 161 del codice doganale comunitario  (Regolamento  (CE)
2913/92); 
      2) la riesportazione di merce effettuata ai sensi dell'articolo
182 del citato codice doganale comunitario; 
      3) la trasmissione di software o di tecnologie  mediante  mezzi
elettronici, fax o telefono verso una destinazione al di fuori  della
Comunita'; la trasmissione orale di tecnologia, via telefono,  si  ha
quando tale tecnologia e' contenuta in un documento, di cui una parte
pertinente e' letta o e'  descritta  al  telefono  in  modo  tale  da
conseguire un risultato sostanzialmente analogo; 
    e) per  «esportatore»  si  intende  qualsiasi  persona  fisica  o
giuridica  per  conto  della  quale   e'   resa   una   dichiarazione
d'esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto
concluso con il destinatario nel Paese terzo e abbia la  facolta'  di
decidere l'invio di prodotti al  di  fuori  del  territorio  doganale
della Comunita' al  momento  dell'accettazione  della  dichiarazione.
Qualora non sia stato concluso alcun contratto,  o  il  titolare  del
contratto non agisca per proprio conto, e' determinante  la  facolta'
di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio  doganale
della Comunita'. Per  «esportatore»  si  intende  altresi'  qualsiasi
persona fisica o giuridica  che  decida  di  trasmettere  software  o
tecnologie mediante mezzi  elettronici,  fax  o  telefono  verso  una
destinazione al di fuori  della  Comunita'.  Qualora,  ai  sensi  del
contratto in base al quale e' effettuata l'esportazione, il  titolare
del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una
persona non stabilita nella Comunita', la qualita' di esportatore  e'
assunta dal contraente stabilito nella Comunita'; 
    f) per «utilizzatore finale» si intende qualsiasi persona  fisica
o giuridica  che  utilizzi  definitivamente  i  beni  a  duplice  uso
esportati ai sensi del presente decreto legislativo; 
    g)  per  «destinatario»  s'intende  qualsiasi  persona  fisica  o
giuridica che importi i beni a duplice uso  esportati  ai  sensi  del
presente decreto legislativo e  che  detenga  anche  la  facolta'  di
alienarli; 
    h) per «Autorita' competente» si intende il soggetto  evidenziato
nell'articolo 2. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  ed i regolamenti CE vengono forniti
          gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee (GUCE).
          Nota al titolo:
              -  Il  testo dell'art. 50 della legge 1° marzo 2002, n.
          39, e' riportato nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi.».  Pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, reca:
          «Attuazione del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione
          n.  94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso.».
          Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1997, n. 77.
              -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge  15 marzo  1997, n. 59.». Pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  30 agosto 1999, n. 203, S.O. L'art. 27
          cosi' recita:
              «Art.  27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo Stato in materia di industria, artigianato,
          energia,    commercio,    fiere    e    mercati,   prodotti
          agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'art. 33, comma
          3,  lettera  b),  turismo e industria alberghiera, miniere,
          cave e torbiere, politiche per i consumatori, con eccezione
          dei  prodotti  agricoli  e  agroalimentari,  commercio  con
          l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni  del  Ministero  dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, del Ministero del commercio
          con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
          la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, fatte salve le
          risorse e il personale che siano attribuiti con il presente
          decreto   legislativo   ad   altri   Ministeri,  agenzie  o
          autorita',   perche'  concernenti  funzioni  specificamente
          assegnate  ad  essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e
          per  gli  effetti  degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
          lette-re a)  e  b),  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, le
          funzioni  conferite dalla vigente legislazione alle regioni
          ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
              4.   Spettano  inoltre  al  Ministero  delle  attivita'
          produttive  le  risorse  e  il  personale del Ministero del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, del
          Ministero  della  sanita', del Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale,  concernenti  le funzioni assegnate al
          Ministero  delle  attivita' produttive dal presente decreto
          legislativo.
              5.  Restano  ferme le competenze spettanti al Ministero
          della difesa.».
              -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59, reca: «Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della Pubblica
          Amministrazione  e per la semplificazione amministrativa.».
          Pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,
          S.O. L'art. 11 cosi' recita:
              «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche;
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.
              2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
          della  Commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
          Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
          comunque emanati.
              3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
              4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97  e  98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
          di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29;
                b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui
          alla   lettera a),   l'istituzione   di   un   ruolo  unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
                c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
          di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
          negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
          fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
                d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
          ricerca;
                e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
                f)    prevedere    che,    prima   della   definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
          limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
          gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
          all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
          richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
          nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
          pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
          quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
          che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
          trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
          presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
          all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
                g) devolvere,  entro  il  30 giugno  1998, al giudice
          ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
          a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
          dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
          concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          consequenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
                h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione
          delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
          collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro;
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
          disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
          nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
          delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica.
              4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati.
              5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
          28 dicembre  1995,  n.  549,  e' riaperto fino al 31 luglio
          1997.
              6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1,  della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
          parole:   «ai   dirigenti   generali  ed  equiparati»  sono
          soppresse;  alla  lettera  i) le parole: «prevedere che nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale  e  decentrata»  sono  sostituite dalle seguenti:
          «prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato»; la
          lettera  q)  e'  abrogata;  alla lettera t) dopo le parole:
          «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
          seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
              7.  Sono  abrogati  gli  articoli 38  e  39 del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29.  Sono fatti salvi i
          procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
          pubblicato il bando di concorso.».
              -  Il regolamento (CE) n. 1334/2000 e' pubblicato nella
          GUCE 30 giugno 2000, n. L 159.
              -  L'Azione  Comune  del  Consiglio n. 2000/401/PESC e'
          pubblicata nella GUCE 30 giugno 2000, n. L 159.
              -   La   decisione   del   consiglio  2000/402/PESC  e'
          pubblicata nella GUCE 30 giugno 2000, n. L 159.
              -   La   legge   29 dicembre   2000,   n.   422,  reca:
          «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge   comunitaria   2000.».   Pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 gennaio 2001, n. 16, S.O.
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
          2001,  n.  175,  reca:  «Regolamento  di organizzazione del
          Ministero  delle  attivita'  produttive.». Pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  18  maggio 2001, n. 14, S.O. L'art. 8,
          comma 2, lettera g), cosi' recita:
              «2.  La  Direzione generale per la politica commerciale
          cura  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  competenza  del
          Ministero nelle seguenti materie:
                a) - f) omissis;
                g) gestione degli scambi e rilascio delle conseguenti
          autorizzazioni,  certificati  e titoli di importazione e di
          esportazione,    nonche'    applicazione   delle   sanzioni
          amministrative.».
              -  Il  decreto-legge  28 settembre  2001, n. 353, reca:
          «Disposizioni  sanzionatorie per le violazioni delle misure
          adottate   nei   confronti   della   fazione   afghana  dei
          Talibani.».    Pubblicato    nella    Gazzetta    Ufficiale
          28 settembre  2001,  n.  226  e  convertito  in  legge, con
          modificazioni,  dall'art. 1, legge 27 novembre 2001, n. 415
          (Gazzetta  Ufficiale  28 novembre 2001, n. 277), entrata in
          vigore   il   giorno   successivo   a   quello   della  sua
          pubblicazione. L'art. 4-bis cosi' recita:
              «Art.  4-bis. - 1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 1, 2
          e  3,  del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del
          22 giugno 2000, l'esportazione di prodotti e tecnologie non
          compresi  nell'elenco  di  cui  all'allegato  I al medesimo
          regolamento   puo'   essere   subordinata  al  rilascio  di
          autorizzazione  su  richiesta specifica del Ministero degli
          affari  esteri o del Ministero della difesa o del Ministero
          dell'interno.  La  richiesta  e' inviata al Ministero delle
          attivita'  produttive  - Direzione generale per la politica
          commerciale  e  per  la gestione del regime degli scambi, e
          comunicata agli altri due Ministeri.
              2.  Nel  caso  in cui vengano formulate osservazioni da
          parte  delle  amministrazioni  di  cui al comma 1, entro le
          ventiquattro ore successive alla ricezione della richiesta,
          il  Ministero  delle  attivita' produttive indice, entro le
          successive  quarantotto ore, una conferenza dei servizi tra
          le amministrazioni interessate per il loro esame e comunica
          gli  esiti  della  stessa  all'esportatore  e  al Ministero
          dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.
              3.  Nel  caso in cui non vengano formulate osservazioni
          da  parte  delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma 1, il
          Ministero  delle  attivita' produttive ove l'operazione sia
          da  assoggettare ad autorizzazione comunica tempestivamente
          all'esportatore   e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze   -   Agenzia  delle  dogane  che  l'operazione  di
          esportazione e' subordinata ad autorizzazione.
              4.  Il  Comitato  consultivo  istituito dall'art. 5 del
          decreto  legislativo  24 febbraio 1997, n. 89, e' integrato
          con un rappresentante del Ministero delle comunicazioni. Il
          Ministro  delle attivita' produttive disciplina con proprio
          decreto, le modalita' di funzionamento del Comitato».
              - La legge 27 novembre 2001, n. 415, reca: «Conversione
          in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre
          2001,  n.  353,  recante  disposizioni sanzionatorie per le
          violazioni   delle  misure  adottate  nei  confronti  della
          fazione  afghana  dei  Talibani». Pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 28 novembre 2001, n. 277.
              -  La  legge  1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2001.». L'art. 50, cosi' recita:
              «Art.  50  (Delega  al  Governo per l'adeguamento della
          normativa  nazionale  alle  disposizioni comunitarie e agli
          accordi  internazionali in materia di prodotti e tecnologie
          a  duplice  uso).  -  1. Il Governo e' delegato ad emanare,
          entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro per le politiche
          comunitarie, e del Ministro delle attivita' produttive, con
          le  modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, un decreto
          legislativo  ai  fini  del riordino e della semplificazione
          delle   procedure  di  autorizzazione  all'esportazione  di
          prodotti  e  tecnologie  a  duplice  uso,  nel rispetto dei
          principi  e  delle  disposizioni  comunitarie  in  materia,
          nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) adeguamento  al  regolamento (CE) n. 1334/2000 del
          Consiglio,  del  22 giugno  2000, e alle altre disposizioni
          comunitarie,   nonche'  agli  accordi  internazionali  gia'
          adottati  o  che  saranno  adottati  entro  il  termine  di
          esercizio della delega stessa;
                b) disciplina  unitaria  della materia dei prodotti a
          duplice  uso,  coordinando  le  norme legislative vigenti e
          apportando  le  integrazioni,  modificazioni ed abrogazioni
          necessarie  a  garantire  la  semplificazione e la coerenza
          logica, sistematica e lessicale della normativa;
                c) razionalizzazione    e    semplificazione    delle
          procedure autorizzative;
                d) previsione     delle    procedure    eventualmente
          adottabili  nei  casi di divieto di esportazione per motivi
          di   sicurezza   pubblica  o  di  rispetto  per  i  diritti
          dell'uomo,   dei   prodotti  a  duplice  uso  non  compresi
          nell'elenco  di  cui  all'allegato I del citato regolamento
          (CE) n. 1334/2000, e successive modificazioni;
                e) previsione   di  misure  sanzionatorie  effettive,
          proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni.
              2.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore del
          decreto  legislativo  di  cui  al  comma 1, il Governo, nel
          rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1
          e  con  la  stessa  procedura,  puo'  emanare  disposizioni
          correttive    e    integrative    del    medesimo   decreto
          legislativo.».